Secondo la Cassazione, nella mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione delle parti, assistite dal difensore, davanti alla figura del mediatore. Tuttavia, una delle parti può farsi sostituire da un rappresentante sostanziale o dallo stesso avvocato che deve essere munito di un’apposita procura sostanziale.
Quando invece, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, è espressamente richiesta la presenza delle parti e degli avvocati, allora non si può evitare di presentarsi davanti al mediatore.